Proposta di aggiudicazione
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Gara #82
Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una piscina comunale da ubicare all’interno dell’area del palazzetto dello sport in c.da Affacciata a Mazara del ValloInformazioni appalto
13/08/2020
Aperta
Servizi tecnici
€ 144.146,53
GIACALONE PIETRO AURELIO
Categorie merceologiche
71221
-
Servizi di progettazione di edifici
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
83789196B1
C93B19000320004
Qualità prezzo
Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una piscina comunale da ubicare all’interno dell’area del palazzetto dello sport in c.da Affacciata a Mazara del Vallo
Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una piscina comunale da ubicare all’interno dell’area del palazzetto dello sport in c.da Affacciata a Mazara del Vallo
€ 144.146,53
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
12185560013 | Architetto Paolo Pettene & Partners S.T.P. srl |
Seggio di gara
61
01/02/2021
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
maurizio giuseppe | falzone | presidente |
roberto | bruno | componente |
allessandro | mandalà | componente |
Commissione valutatrice
61
01/02/2021
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Mandalà | Alessandro | componente esperto in materie giuridiche |
Bruno | Roberto | componente esperto tecnico |
Falzone | Maurizio | Presidente |
Scadenze
23/09/2020 13:00
30/09/2020 13:00
05/10/2020 09:00
Allegati
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573.05 kB | |
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666.29 kB | |
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354.42 kB | |
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351.70 kB | |
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658.90 kB |
Chiarimenti
25/08/2020 10:30
Quesito #1
In riferimento alla pag. 30 del Didsicplinare di gara e relativamente al criterio A si nota una discordanza sugli interventi da presentare, ovvero, i sub criteri A1 e A2 fanno rifermento a interventi REALIZZATI NELL’ULTIMO QUINQUENNIO, il sub criterio A3 invece fa rifermento a interventi REALIZZATI NELL’ULTIMO DECENNIO.
Pertanto si chiede se gli interveti da inserire, in sede di gara, devono fare riferimento all’ultimo quinquennio o decennio.
Distinti Saluti
Pertanto si chiede se gli interveti da inserire, in sede di gara, devono fare riferimento all’ultimo quinquennio o decennio.
Distinti Saluti
21/09/2020 10:51
Risposta
Gli interventi da inserire per quanto attiene ai sub criteri A1 e A2 devono fare riferimento ad interventi realizzati nell’ultimo quinquennio, mentre per il solo criterio A3 può farsi riferimento a interventi realizzati nell’ultimo decennio.
14/09/2020 11:26
Quesito #2
Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, in particolare il Criterio Premiante C1 relativo ai CAM di cui al d.m. 11 ottobre 2017, impegno alla produzione da parte di un professionista certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, di progetti validi per la successiva certificazione secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, chiediamo se la qualifica di Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) nel settore civile rilasciata da un ente accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 risponde ai requisiti richiesti dal presente Bando.
21/09/2020 12:57
Risposta
In riferimento al presente quesito si rappresenta che La Certificazione della Professionalità attesta che, un determinato professionista, valutata da una parte terza indipendente, secondo regole prestabilite, possiede i requisiti necessari ad operare con competenza e professionalità in un determinato settore di attività professionale. Nel caso specifico quello che viene richiesto dal bando è l’impegno alla produzione di un progetto che rispetti i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017 e valido per la successiva certificazione secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici. Per quanto sopra si rappresenta che non si può entrare nel merito delle competenze e professionalità di chi possiede una determinata qualifica (ad es. EGE – Esperto in gestione dell’Energia) e se questo possa garantire la redazione di un progetto conforme ad uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edidici, che comunque dovrà essere certificato da un organismo di valutazione.
14/09/2020 11:31
Quesito #3
Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, in particolare il Criterio Premiante C1 relativo ai CAM di cui al d.m. 11 ottobre 2017, impegno alla produzione da parte di un professionista certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, di progetti validi per la successiva certificazione secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, chiediamo se la qualifica di Consulente energetico CasaClima, risponde ai requisiti richiesti dal presente Bando.
21/09/2020 13:00
Risposta
In riferimento al presente quesito si rappresenta che La Certificazione della Professionalità attesta che, un determinato professionista, valutata da una parte terza indipendente, secondo regole prestabilite, possiede i requisiti necessari ad operare con competenza e professionalità in un determinato settore di attività professionale. Nel caso specifico quello che viene richiesto dal bando è l’impegno alla produzione di un progetto che rispetti i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017 e valido per la successiva certificazione secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici. Per quanto sopra si rappresenta che non si può entrare nel merito delle competenze e professionalità di chi possiede una determinata qualifica (ad es. EGE – Esperto in gestione dell’Energia- Consulente energetico CasaClima, etc) e se questo possa garantire la redazione di un progetto conforme ad uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edidici, che comunque dovrà essere certificato da un organismo di valutazione.
14/09/2020 13:45
Quesito #4
Buongiorno,
nella Relazione Tecnica ,al paragrafo 12, è precisato che “per ogni tipologia di impianto si è disposta un apposita relazione tecnica specialistica allegata al progetto.”
Tali relazioni specialistiche, però, non sono state inserite tra i documenti a base di gara.
Per la elaborazione della Relazione sulle “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” , è indispensabile avere a disposizione i suddetti documenti.
Chiediamo, pertanto, che le relazioni tecniche specialistiche vengano messe a disposizione dei concorrenti..
Distinti saluti
PSE 4.0 S.r.l.
nella Relazione Tecnica ,al paragrafo 12, è precisato che “per ogni tipologia di impianto si è disposta un apposita relazione tecnica specialistica allegata al progetto.”
Tali relazioni specialistiche, però, non sono state inserite tra i documenti a base di gara.
Per la elaborazione della Relazione sulle “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” , è indispensabile avere a disposizione i suddetti documenti.
Chiediamo, pertanto, che le relazioni tecniche specialistiche vengano messe a disposizione dei concorrenti..
Distinti saluti
PSE 4.0 S.r.l.
21/09/2020 16:32
Risposta
Riguardo l’indicazione di apposite relazioni specialistiche per ogni tipologia di impianto, si chiarisce che è stata erroneamente riportata nella Relazione tecnica. Non fa parte del progetto definitivo alcuna relazione tecnica specialistica la cui redazione è prevista nella fase di progettazione esecutiva, ad esclusione di quelle geologiche per le quali sarà affidato specifico incarico.
15/09/2020 11:53
Quesito #5
Al punto 6.4 del disciplinare di gare si legge:
“Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 6.3 lett. g in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.”
Si chiede se tale riferimento ai servizi di punta sia un refuso dal momento che al punto 6.3 lett. g si richiede:
“un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a all’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.”
Grazie
“Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 6.3 lett. g in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.”
Si chiede se tale riferimento ai servizi di punta sia un refuso dal momento che al punto 6.3 lett. g si richiede:
“un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a all’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.”
Grazie
21/09/2020 16:34
Risposta
Effettivamente l’indicazione di “due servizi di punta” a pag. 14 del disciplinare di gara è stata riportata per mero refuso. Si intende quindi cassata tale indicazione.
18/09/2020 21:10
Quesito #6
Al fine di predisporre l’offerta tecnica, si richiedono i seguenti elaborati: Elenco prezzi, Analisi prezzi.
Il computo metrico, infatti, riporta descrizioni succinte delle voci, senza indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche (potenze degli impianti, ecc...).
Grazie.
Il computo metrico, infatti, riporta descrizioni succinte delle voci, senza indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche (potenze degli impianti, ecc...).
Grazie.
22/09/2020 08:57
Risposta
Sono stati aggiunti fra gli allegati l’elenco prezzi e l’analisi prezzi del progetto definitivo in adesione alla richiesta del presente quesito
19/09/2020 20:13
Quesito #7
La relazione tecnica cita relazioni tecniche specialistiche relative agli impianti che non sono allegate. Si chiede di essere messi nella disponibilità di consultare detti documenti.
Vista l’imminente scadenza, si chiede celere risposta al presente quesito e ai due precedenti.
Grazie.
Cordialmente.
Vista l’imminente scadenza, si chiede celere risposta al presente quesito e ai due precedenti.
Grazie.
Cordialmente.
22/09/2020 08:58
Risposta
Riguardo l’indicazione di apposite relazioni specialistiche per ogni tipologia di impianto, si chiarisce che è stata erroneamente riportata nella Relazione tecnica. Non fa parte del progetto definitivo alcuna relazione tecnica specialistica la cui redazione è prevista nella fase di progettazione esecutiva, ad esclusione di quelle geologiche per le quali sarà affidato specifico incarico.
20/09/2020 20:10
Quesito #8
Buona sera.
Considerato che relativamente alla classe e categoria P.02 della nuova classificazione non esiste un preciso riferimento per il confronto con le classificazioni di cui alla L. 143/1949, si chiede conferma del fatto che possa essere dimostrato il possesso del requisitio nella suddetta categoria considerando le prestazioni effettivamente rese, ancorché classificate dalle stazioni appaltanti in modo diverso secondo la L. 143/1949, ai sensi:
Considerato che relativamente alla classe e categoria P.02 della nuova classificazione non esiste un preciso riferimento per il confronto con le classificazioni di cui alla L. 143/1949, si chiede conferma del fatto che possa essere dimostrato il possesso del requisitio nella suddetta categoria considerando le prestazioni effettivamente rese, ancorché classificate dalle stazioni appaltanti in modo diverso secondo la L. 143/1949, ai sensi:
- del punto V.2 delle Linee Guida ANAC n.1, che, in relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare;
- del punto V.3 delle Linee Guida ANAC n.1 secondo cui, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.
22/09/2020 09:05
Risposta
Relativamente alla classe e categoria P.02 , per come specificato a pag. 13 del disciplinare, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, saranno considerate le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare che sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.